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Sequestro di Cellulari : è necessario indicare le esigenze probatorie

telefoni-rubati-carabinieri-sequestro-roma-300x167 Sequestro di Cellulari : è necessario indicare le esigenze probatorie

Sequestro di Cellulari : è necessario indicare le esigenze probatorie

La misura cautelare non può assumere non può essere esplorazione. Non è mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma (Cassazione n. 33849/2025)
Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione delle proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare:
a) le ragioni per le quali è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che debbono essere adottati per una congrua selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo oggetto della attenzione degli inquirenti, giustificando, altresì,
l’indicazione dello spazio temporale necessario dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione temporanea;
Significa in soldini che se mi occorrono intercettazioni di giugno non posso estendere la Richiesta a quella di un anno prima per trovare una ragione che giustifichi la precedente Richiesta;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti
Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677).
Questo in quanto solo una adeguata motivazione su detti punti consente di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
Il sequestro probatorio non può assumere una valenza esplorativa in quanto, secondo la legge, non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso ed una captazione massiccia ed indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con l’
art. 8 della Convenzione (Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina).

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