La Cassazione integra il reato che lede la sfera privata altrui

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 32770/2025 ha stabilito che integra il reato di cui all’art. 660 c.p. la reiterata attività comunicativa, tramite messaggi e telefonate, rivolta alla persona offesa per finalità personali (nella specie, il tentativo di riallacciare una relazione sentimentale), quando essa risulti intrusiva e petulante tanto da ledere la sfera privata altrui.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, è irrilevante la possibilità della vittima di bloccare i contatti e la reiterazione della condotta esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La contravvenzione prevista dall’art. 660 cod. pen. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l’ordine pubblico: in particolare, secondo Sez. 1, n. 11208 del 29/09/1994, Bolani, Rv. 199624 – 01, «Con la disposizione prevista dall’art. 660 cod. pen. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione.
Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate».
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