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UN QUINTO DELLO STIPENDIO DA PIGNORARE INCOSTITUZIONALITA’ SE NON ESCLUSE LE SPESE MEDICHE ?

 

La riflessione che è stata oggetto di una difesa in giudizio è la seguente : è conforme alla costituzione ì il pignoramento pari ad un quinto dello stipendio ,senza tenere conto dei costi fissi che il debitore deve sopportare per medicine, spese mediche essenziali, trattamenti per migliorare o lenire i problemi della salute ?
L’interpretazione costituzionalmente corretta , che con questa riflessione si vuole proporre , in relazione all’art 32 della norma costituzionale, dovrebbe essere quella di escludere dalla somma pignorabile gli importi che servono per la tutela della salute e quindi per l’acquisto di farmaci anche salvavita se non coperti dal sistema sanitario nazionale , visite mediche essenziali che riducono il reddito utilizzabile dalla parte debitrice in modo costante .
Indicare la priorità assoluta ed incontestabile del quinto ,senza alcuna verifica dei costi che una persona deve sostenere ed anche di quelli relativi alla propria salute, stride con il principio universale e generale che la salute viene sempre prima dei soldi .
In relazione a tale elevato principio di giustizia ed anche umano si è sottoposto al Giudice dell’Esecuzione, la seguente riflessione richiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale .
Il tema sollevato è di fondamentale importanza e tocca il delicato equilibrio tra il diritto del creditore a recuperare le proprie somme e la tutela dei diritti fondamentali del debitore, in particolare il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione italiana.
Ad oggi, la legge italiana prevede dei limiti rigidi per il pignoramento dello stipendio o della pensione (il cosiddetto “quinto”), ma non esiste un automatismo di legge che escluda o riduca la quota pignorabile in base alle spese mediche documentate. Tuttavia, la giurisprudenza e la stessa Corte Costituzionale hanno aperto finestre importanti su questo fronte. Ecco come stanno le cose dal punto di vista legale e costituzionale.
La legge (art. 545 c.p.c.) stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate nella misura di un quinto. Per le pensioni, il pignoramento può avvenire solo per la parte che eccede il “minimo vitale” (pari all’assegno sociale aumentato della metà). La legge, quindi, fissa una quota astratta (1/5) presumendo che i restanti 4/5 siano sufficienti a garantire una vita dignitosa, senza guardare alle spese specifiche del singolo nucleo familiare (come affitto, mutuo o, appunto, spese per malattie).
Il profilo di incostituzionalità e il Diritto alla Salute (Art. 32 Cost.)
L’argomentazione secondo cui il pignoramento del quinto sia incostituzionale se non scomputa le spese sanitarie si fonda su un principio solido: il pignoramento non può spingersi fino al punto di privare il debitore dei mezzi minimi necessari per curarsi, poiché la salute è un bene supremo e indisponibile.
La Corte Costituzionale (con sentenze storiche come la n. 506/2002 in materia di pensioni) ha più volte ribadito che: L’interesse del creditore al recupero del proprio credito deve cedere di fronte alla tutela delle esigenze primarie di vita del debitore.
Se il prelievo del quinto intacca la quota di reddito necessaria a pagare cure mediche salvavita, farmaci non mutuabili o terapie necessarie, si crea un contrasto diretto con:
• Art. 32 Cost. (Tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo).
• Art. 2 Cost. (Doveri di solidarietà sociale e tutela dei diritti inviolabili).
• Art. 3 Cost. (Principio di uguaglianza e ragionevolezza).

Su questa riflessione si attendono sviluppi tesi alla tutela della salute in modo autentico ed anche preliminare rispetto al diritto di credito di chi agisce per il recupero, in quanto la liberazione dai bisogni, secondo la nostra Carta fondamentale , deve venire sempre prima dell’avere e del recupero forzoso di una creditoria .

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