Congedo straordinario e handicap grave: decisione storica
Congedo straordinario per handicap grave Ordinanza Giudice del Lavoro dott.ssa Fabiana Iorio (Tribunale SMCV) riconosciuto il principio, in casi particolari, del prolungamento del congedo per altri due anni.
di Michele Marra
In un giudizio promosso ex art . 700 c.p.c.,stante l’urgente necessità ,l’avv.to Angelica Marra ha sostenuto una importante tesi di diritto che ha trovato il conforto del Giudice del Lavoro la dott.ssa Fabiana Iorio del Tribunale di SMCV .
L’oggetto del giudizio rappresenta una situazione specifica ma di grande rilevanza ,cioè la durata del congedo straordinario legati all’handicap grave di un familiare, dopo il superamento dei primi due anni e per l’aggravamento delle condizioni anche dell’altro genitore .
L’azione richiedeva il diritto della ricorrente come richiesto con la domanda amministrativa all’Inps, di prolungare tale periodo fino ad un massimo di 730 giorni così come previsto dalla
legge.
la ricorrente sosteneva di aver già assistito il padre per un periodo pari a due anni, ma che nel corso del 2025 si erano aggravate anche le condizioni della madre ,riconosciuta anch’ella poratrice di un handicap grave e quindi richiedeva il prolungamento del beneficio per ulteriori due anni questa volta per poter assistere la madre .
Il presupposto dell’azione partiva dal disposto legislativo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, ai commi 5 e 5 bis, consente ai familiari conviventi di soggetti con disabilità grave che si occupino degli stessi, come la ricorrente, di fruire di tale congedo “per ciascuna
persona portatrice di handicap”. Quindi il richiamo a “ ciascuna persona portatrice di handicap grave rappresentava il fumus dell’azione de quo.
Mentre il periculum in mora, era sussunto dal dato che solo la figlia poteva occuparsi della madre ed anche di entrambi i genitori ,affetti da patologie gravi, in quanto il suo unico fratello ricopre la carica istituzionale di Sindaco del paese.
A fronte di questa impostazione, la dott.ssa Iorio ha così motivato l’accoglimento della domanda …” Oggetto, dunque, del presente giudizio è l’accertamento del diritto della ricorrente a fruire di ulteriori giornate di congedo straordinario per l’assistenza alla madre disabile convivente, fino alla concorrenza del periodo di due anni oltre quello già interamente fruito per il padre.
Pertanto, la questione oggetto del contendere riguarda l’interpretazione dell’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui disciplina il congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave, con particolare riferimento alla possibilità di beneficiarne in più occasioni nel corso della vita lavorativa del dipendente.
Invero, a parere dell’Inps il comma 5 bis citato consentirebbe al dipendente di usufruire al massimo di due anni di congedo durante tutta la propria vita lavorativa. Orbene, al fine di dirimere la controversia occorre richiamare la normativa applicabile e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto. Ebbene, l’art. 42 comma 5 del d.lgs. n.151/2001 dispone: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; …. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
Il successivo comma 5 bis, per quanto qui interessa, afferma che: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Richiamando copiosa giurisprudenza della S.C di Cassazione, il Magistrato ha evidenziato ,….. “L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è evidentemente di carattere sistematico e riferibile a tutti i soggetti gravemente disabili destinatari dell’assistenza, valorizzando gli interventi della Corte Costituzionale e normativi volti ad estendere il godimento del diritto in discorso, in guisa da assicurare la massima tutela di tutti i soggetti portatori di disabilità. Finalità che resterebbe invece frustrata ove dovesse essere posto il limite del biennio indipendentemente dal numero di soggetti gravemente disabili assistiti, invece che del biennio a beneficio di ciascuno….Conseguentemente, va ordinato all’INPS di concedere alla ricorrente il congedo straordinario sì come richiesto dalla ricorrente in sede amministrativa nel rispetto del limite massimo di due anni.
Quanto alla sussistenza del periculum in mora, la parte ricorrente ha assunto che, stante le gravi condizioni in cui versano i genitori disabili, gli ordinari tempi di definizione di un giudizio si tradurrebbero nella lesione del diritto inviolabile alla salute degli stessi impedendogli di prestare una assistenza completa ed effettiva.
Nel caso in esame il periculum in mora va certamente ravvisato venendo in rilievo diritti della persona costituzionalmente rilevanti, quale è il diritto alla salute, apparendo ragionevole ritenere che nel periodo occorrente al giudizio ordinario possa costituire pregiudizio imminente ed irreparabile alla salute della madre e ad una libera e dignitosa esistenza presidiato dall’art. 36 Cost.,potendo derivare dal suo ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile nei termini altrimenti. Muovendo dai superiori rilievi, allora, il diritto del disabile di ricevere la cura e l’assistenza necessaria dentro la famiglia, non appare dilazionabile né suscettibile di un ristoro per equivalente senza frustrare la tutela dei concreti e imminenti interessi del disabile ad avvalersi di un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione e, in conformità ai canoni degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., la piena integrazione dello stesso nell’ambito della famiglia.
Conclusivamente, alla luce delle suddette considerazione, non può dubitarsi della sussistenza di una situazione tale da far ritenere esistente anche il paventato pericolo di un danno grave ed irreparabile – inteso come pericolo di lesione di diritti a contenuto non patrimoniale, che attengono a beni non pienamente surrogabili con il risarcimento in denaro, come il diritto alla salute, alla dignità e ad un’esistenza libera e dignitosa – che potrebbe verificarsi nell’attesa della definizione di un giudizio ordinario…
Un importante tappa per la tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap che meritano un supporto umano nei momenti più drammatici della propria esistenza. Un plauso all’avv.to Angelica Marra che ha costruito con dovizia di particolari, analisi tecnica e competenza un’azione che speriamo possa essere di supporto a tanti cittadini in difficoltà per coordinare lavoro con assistenza di propri cari.
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