I Titoli azionari (seconda parte) 3^ puntata di “Pillole di Finanza”
Riguardo l’aspetto più strettamente giuridico in merito alle società per azioni:
le norme che regolano la costituzione e l’attività di una società per azioni trovano ampio spazio nel Codice Civile dove il V Capo del Quinto Libro è tutto dedicato a questa forma societaria. Oltre ai dettami fondamentali riportati da sempre sul CC, come non ricordare un’altra e più moderna normativa (relativamente a quando fu emanata) quella istitutiva della Consob la legge 7 Giugno 1974 n. 216; un organo di controllo specificatamente istituito per questa materia. Questa legge rilesse ed aggiornò la materia in particolare delle società per azioni quotate e non. Ovviamente con il passare del tempo, lo sviluppo e la globalizzazione finanziaria le normative sono state riviste ed aggiornate in considerazione dell’importanza che tali società rivestono nel ruolo produttivo ed economico del paese. A tale proposito non possiamo non citare il TUF (Testo Unico della Finanza) Decreto Legislativo n. 58 del 24/2/1998 e successive modifiche, dove nello specifico si tratta anche delle società c.d. emittenti che sono quelle che possono quotarsi in borsa.
Con la trasformazione dell’istituzione Borsa Valori da una struttura pubblica ad una società privata, come è avvenuto circa in questi ultimi due decenni, una nuova serie di regole ed ordinamenti specifici sono emessi direttamente da chi la gestisce, il Gruppo Euronext a tale proposito, ha la possibilità di emettere disposizioni e regolamenti in merito all’attività, fermo restando la valutazione della Consob e della Banca D’Italia ai quali da sempre è spettato il compito di controllo.
Costituzione di una Società per Azioni e concetti base relativi la negoziazione:
Al momento della costituzione il capitale sociale di una certa SpA è composto da un totale di centomila euro diviso in 10000 azioni dal valore nominale di euro 10 cadauna. I valori sono puramente esemplificativi, ma ci aiutano a comprendere i concetti fondamentali:
Il valore nominale viene fuori dalla divisione del capitale sociale per il numero di azioni emesse. Nell’ipotesi in cui la nostra società fosse ammessa alle quotazioni di borsa (impossibile per il nostro esempio, sono ben altre le caratteristiche necessarie) il prezzo di quotazione iniziale deve essere pari almeno a 10 euro, quindi al nominale. Da quel momento il valore di quelle azioni sarà dato dal risultato degli scambi che avverranno sul mercato. La tecnica di negoziazione di un titolo (qualunque esso sia) prevede che la domanda e l’offerta di quel titoli si incontrino sempre creando un prezzo buy o sell, acquisto o vendita, (oppure “denaro” o “lettera”, come si diceva in passato nel linguaggio di borsa italiana); pertanto, nel tempo il valore reale di un’azione quotata in borsa potrà essere ben al di sopra o viceversa sotto il valore nominale.
A questo punto diventa più chiaro anche il concetto di capitalizzazione che spesso sentiamo nelle informazioni finanziarie. La capitalizzazione di borsa (o di mercato) si ottiene dalla moltiplicazione del numero di azioni di una società per il loro prezzo di borsa. È facile quindi immaginare come l’originario valore nominale resti solo teorico.
Principali caratteristiche di una azione:
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la nominatività: le azioni sono nominative, quindi il libro soci viene aggiornato con i dati anagrafici del nuovo socio.
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diritto di voto: ogni singola azione include un singolo diritto di voto esercitabile da parte del possessore nell’assemblea ordinaria.
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diritto al dividendo: l’azionista gode degli utili di esercizio, se ce ne sono e se vengono messi in distribuzione ripartiti in pari quantità per ogni azione ordinaria. Il tutto: importo, eventuale distribuzione, data stacco cedolare, tutto deciso a seguito dell’assemblea ordinaria.
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diritto d’opzione: esercitabile dall’azionista nell’ipotesi di aumento di capitale sociale. Se l’assemblea delibera un aumento di capitale sociale, nel possesso di ogni azione è incluso un diritto che, se esercitato consente al titolare di acquistare le nuove azioni al prezzo prestabilito. Nel caso il titolare delle azioni volesse rinunziare a tale diritto, egli ha facoltà di venderlo sul mercato, se questo è quotato ed ha un prezzo di scambio, ricavando così un introito. Nel caso in cui l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea fosse a titolo gratuito il diritto ad avere in assegnazione gratuita nuove azioni sociali spetta esclusivamente al titolare delle stesse.
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diritto di recesso: spettante al socio che disapprovi fondamentali decisioni aziendali quali: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della Spa in altra forma societaria, incorporazione della societa in un’altra. Nel caso in cui l’azionista dovesse esercitare tale diritto, gli verranno rimborsate le azioni ad un prezzo prestabilito.
Sono queste le caratteristiche delle azioni ordinarie, vale a dire le normali azioni che costituiscono un capitale sociale. Una volta però sui listini di borsa italiani non era raro imbattersi in quotazioni di azioni denominate privilegiate e di risparmio. Venivano definite privilegiate azioni che incorporavano un privilegio consistente nella prelazione alla ripartizione degli utili di esercizio, ed in caso di scioglimento della società anche alla ripartizione del capitale netto residuale. Presentavano però delle limitazioni nei diritti di voto; tali azioni, infatti, conferivano diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Non ci dilungheremo ulteriormente in quanto da anni queste azioni sono scomparse dal listino di borsa.
Altra particolarità presentano le azioni di risparmio, introdotte nel nostro ordinamento proprio con la legge 216 del 1974; riviste poi nel TUF, si tratta di titoli che godono di particolari privilegi patrimoniali relativi ai dividendi che risultano più elevati di quelli distribuiti dalle azioni ordinarie; inoltre godono di alcuni vantaggi in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o liquidazione della società. Una caratteristica fondamentale: sono azioni emesse al portatore. In questo caso parliamo al presente perché, pur essendo pochissime, alcune società quotate (circa cinque) presentano ancora sul listino anche azioni risparmio.
Nella terza ed ultima parte scopriremo quali sono i vari segmenti che compongono il listino azionario domestico e quali società potranno accedervi per far quotare le loro azioni.
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