L’ESPROPRIO DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI DA PARTE DELL’ERARIO
L’avvocato Luigi Maria Vitali , Segretario Generale dell’Associazione Azione Forense, ha chiesto con forza la modifica di quello che viene giustamente definito dei professionisti nei confronti della P.A. .
Infatti, con il comma 1-ter dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inserito dalla legge di bilancio per il 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) e successivamente modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con L. 22 maggio 2026, n. 88, , il parlamento ha stabilito che il professionista che ha debiti verso l’erario non potrà più percepire il compenso del proprio lavoro ,in quanto la P.A. deve versare quell’importo direttamente all’Agenzia di Riscossione, si badi bene per qualsiasi importo fosse anche 300 euro .
L’accertamento dell’inadempienza e il trasferimento delle somme, quindi, operano in via automatica. Con la petizione l’avv.to Vitali, contesta questo meccanismo assurdo che impedisce al professionista di poter dare da mangiare alla propria famiglia, in quanto il suo credito per il lavoro svolto viene “ espropriato” dall’erario e nel contempo si determina un ulteriore debito, in quanto pur non avendo ricevuto nulla il professionista diventa debitore dell’erario dell’iva, irpef ed altro che graveranno sulla fattura da emettere , liquidata all’Agenzia riscossione .
Ebbene questo meccanismo contorto che solo il governo poteva immaginare ,cagionerà danni ai professionisti , ulteriori loro debiti nei confronti dell’erario ed anche un danno irreparabile alle famiglie degli stessi . L’associazione legale, contesta la proporzione di codesto provvedimento in quanto non si comprende perché solo i professionisti devono subire questa norma capestro ,mentre tutte gli altri godono almeno di una “ franchigia” relativamente ai soli pagamenti superiore ai 5.000 euro . Ed ancora, ma il professionista non è forse un “ lavoratore “ quindi quale lavoratore non dovrebbe avere la medesima tutela di quello “ subordinato” che per debiti di lavoro si pede pignorabile solo 1\5 della retribuzione ???
Perché la disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo ?
Il meccanismo introdotto dall’art. 48-bis, comma 1-ter, consente la destinazione all’Agente della riscossione dell’intero pagamento dovuto dalla Pubblica Amministrazione, senza distinguere tra la componente imponibile che remunera l’attività professionale e le ulteriori voci che compongono la fattura con l’effetto di assorbire integralmente un flusso finanziario destinato non soltanto alla remunerazione dell’attività professionale, ma anche all’ordinario adempimento di obblighi imposti dalla legge, senza che il legislatore abbia previsto alcuna preventiva separazione delle diverse componenti del pagamento né alcun meccanismo idoneo a preservare la liquidità necessaria alla fisiologica prosecuzione dell’attività professionale.
Eppure , Il lavoro autonomo rientra nella tutela costituzionale del lavoro in tutte le sue forme (artt. 4 e 35 Cost.). per questo la richiesta di modifica della norma in quanto incostituzionale con ,almeno la introduzione di una quota minima intangibile del compenso professionale ovvero, quanto meno, di un limite massimo frazionario applicato esclusivamente alla componente imponibile del compenso, secondo criteri analoghi a quelli adottati dall’ordinamento per i crediti da lavoro.
La richiesta di modifica viene così formulata :- L’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Relativamente alle somme dovute agli esercenti arti e professioni, prima del trasferimento delle somme all’agente della riscossione è data comunicazione telematica al professionista, assegnando un termine di dieci giorni per rappresentare l’intervenuto pagamento, lo sgravio, la sospensione amministrativa o giudiziale, la rateazione non decaduta, la definizione agevolata ovvero errori manifesti concernenti l’identità del debitore o l’ammontare dell’inadempimento.
Decorso inutilmente il termine, il pagamento può essere destinato all’agente della riscossione esclusivamente con riferimento alla componente imponibile del compenso professionale e nei limiti del venti per cento del relativo importo. Restano escluse dalla destinazione le ulteriori componenti del pagamento aventi diversa funzione giuridica, nonché le somme necessarie all’adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e previdenziali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.»
Il percorso di lotta dei professionisti italiani è solo all’inizio
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